Art. 10 
 
                            Libri sociali 
 
  1. L'emittente assolve agli obblighi  di  aggiornamento  dei  libri
sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle
scritturazioni del registro. 
  2. E' consentito all'emittente di formare e  tenere  il  libro  dei
soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro  per  la
circolazione  digitale,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto
dal quinto comma del medesimo articolo.