Art. 11 
 
Disciplina applicabile in caso di banche o  imprese  di  investimento
        che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti 
 
  1. Quando la scritturazione nel registro e' effettuata in favore di
una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome  proprio
e per conto di  uno  o  piu'  clienti,  la  legittimazione  piena  ed
esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla  registrazione  sul
conto aperto dal cliente  presso  l'intermediario.  I  vincoli  sugli
strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con  le
registrazioni  nel  relativo   conto.   Si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-quater, comma 3,
e da 83-quinquies a 83-decies del TUF, in deroga  a  quanto  previsto
dagli articoli da 5 a 9 del  presente  decreto.  L'emittente  assolve
agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal  codice
civile, ove applicabili,  secondo  quanto  indicato  dal  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).