Art. 12 
 
                       Emissione nel registro 
 
  1.  Ai  fini  dell'emissione  in  forma  digitale  di  azioni,   le
informazioni elencate all'articolo 2354 del codice  civile  e  quelle
relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all'articolo
2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna
azione digitale e sono rese  disponibili  in  una  forma  elettronica
accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente  anche  per
il tramite del registro medesimo. 
  2. Ai fini dell'emissione in forma  digitale  di  obbligazioni,  le
informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonche'  i
termini  e  le  condizioni  dell'emissione   risultano   univocamente
connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili  in
una forma elettronica accessibile e  consultabile  in  ogni  momento,
eventualmente anche per il tramite del registro medesimo. 
  3. Ai fini dell'emissione in forma digitale  di  titoli  di  debito
emessi  dalle  societa'   a   responsabilita'   limitata   ai   sensi
dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi
a ciascun titolo di debito e  sono  resi  disponibili  in  una  forma
elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente
anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni
dell'emissione nonche': 
  a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414
del codice civile; 
  b) le informazioni necessarie all'identificazione  dell'investitore
professionale che assume la garanzia  ai  sensi  dell'articolo  2483,
secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima; 
  c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e
ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti. 
  4. Ai fini dell'emissione in forma digitale  di  titoli  di  debito
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica  quanto  previsto
al comma 3 in quanto compatibile. 
  5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione  relative
agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e  4  sono  rese  tempestivamente
disponibili con le modalita' indicate dai medesimi commi. 
  6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni  o  quote  di
organismi di investimento collettivo del risparmio: 
    a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale,  o
frazione  della  stessa,  e  sono  rese  disponibili  in  una   forma
elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente
anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni: 
  1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e
5), nonche' numeri 3) e 4) quando applicabili del codice civile; 
  2) la durata della societa'; 
  3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore,  nonche'
la classe e comparto di appartenenza ove presenti; 
  4) gli eventuali limiti all'emissione, e i limiti al  trasferimento
di cui all'articolo 2355-bis del codice civile; 
  5) il depositario; 
    b) risultano univocamente connesse a ciascuna  quota  digitale  e
sono  rese  disponibili  in  una  forma  elettronica  accessibile   e
consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite  del
registro medesimo, le seguenti informazioni: 
  1) la denominazione e la sede del gestore del fondo; 
  2) la denominazione e la tipologia del fondo; 
  3) la data di istituzione del fondo e la durata; 
  4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore,  nonche'
la classe e comparto di appartenenza ove presenti; 
  5) il valore nominale delle quote, ove presente; 
  6) il depositario; 
  7) i termini e le condizioni dell'emissione.