Art. 12 Emissione nel registro 1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo. 2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonche' i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo. 3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonche': a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile; b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima; c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti. 4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile. 5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalita' indicate dai medesimi commi. 6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio: a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni: 1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonche' numeri 3) e 4) quando applicabili del codice civile; 2) la durata della societa'; 3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonche' la classe e comparto di appartenenza ove presenti; 4) gli eventuali limiti all'emissione, e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis del codice civile; 5) il depositario; b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni: 1) la denominazione e la sede del gestore del fondo; 2) la denominazione e la tipologia del fondo; 3) la data di istituzione del fondo e la durata; 4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonche' la classe e comparto di appartenenza ove presenti; 5) il valore nominale delle quote, ove presente; 6) il depositario; 7) i termini e le condizioni dell'emissione.