Art. 14 
 
                      Strategia di transizione 
 
  1. A  ciascuna  emissione  di  strumenti  finanziari  digitali  non
scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT e' associata una  strategia
chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il  trasferimento
delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del
regime di forma e circolazione degli  strumenti  finanziari  digitali
per il caso in cui un altro registro non sia  disponibile,  idonea  a
essere  attuata  nel  caso  di  cessazione  del  registro  oppure  di
cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il  responsabile
del registro valuta  su  base  almeno  semestrale  l'efficacia  della
strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure  necessarie  e
appropriate. 
  2.  Ove  non  sia  possibile   attuare   il   trasferimento   delle
scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le  operazioni
necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione  degli
strumenti finanziari digitali sulla  base  delle  scritturazioni  del
registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure
sulla base dei dati presenti nel  sistema  di  cui  all'articolo  23,
comma 2, lettera b), in caso di indisponibilita' delle scritturazioni
nel registro. Il soggetto che risulta legittimato  sulla  base  delle
predette scritturazioni e' legittimato  anche  nel  nuovo  regime  di
forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni  del
codice civile o del TUF. 
  3. In caso di attuazione della strategia  di  transizione  adottata
dal gestore del  SS  DLT  o  del  TSS  DLT  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 7, paragrafo  7,  del  regolamento  (UE)  858/2022,  le
operazioni  necessarie  per  il  mutamento  del  regime  di  forma  e
circolazione degli  strumenti  finanziari  digitali  sono  effettuate
sulla base delle scritturazioni  del  registro  rilevate  al  momento
della revoca, sospensione, o cessazione  dell'attivita'.  Si  applica
quanto previsto dal comma 2, secondo periodo. 
  4. Nei casi di  cui  al  comma  2,  l'emittente  e'  legittimato  a
effettuare le operazioni necessarie per il mutamento  del  regime  di
forma e circolazione degli strumenti finanziari  digitali  anche  ove
non sia espressamente previsto dallo statuto.