Art. 15 
 
            Mutamento del regime di forma e circolazione 
 
  1.  Fuori  dai  casi  di  cui  all'articolo  14,  l'emittente  puo'
deliberare un mutamento del regime  di  forma  e  circolazione  degli
strumenti finanziari digitali appartenenti  alla  medesima  emissione
purche' lo statuto o i  termini  e  le  condizioni  di  emissione  lo
consentano. L'emittente effettua  le  operazioni  necessarie  per  il
mutamento  del  regime  di  forma  e  circolazione  degli   strumenti
finanziari digitali sulla  base  delle  scritturazioni  del  registro
rilevate  alla  data  indicata  nella   deliberazione.   Si   applica
l'articolo 14, comma 2, secondo periodo. 
  2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente  soggetti  a
un diverso regime di circolazione puo' deliberarne la conversione  in
strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purche'  lo
statuto, o i termini e le condizioni di emissione,  lo  consentano  e
siano  oggetto  di  conversione  tutti   gli   strumenti   finanziari
appartenenti alla medesima emissione.