Art. 15 Mutamento del regime di forma e circolazione 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente puo' deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purche' lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo. 2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione puo' deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purche' lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.