Art. 16 
 
          Sostituzione dello strumento finanziario digitale 
 
  1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci  al
responsabile del registro o al gestore del  SS  DLT  o  del  TSS  DLT
l'impossibilita' di disporre degli strumenti finanziari  digitali  ha
diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione  in  suo
favore, in sostituzione della scritturazione originaria. 
  2.  Dal  momento  della  nuova  scritturazione,  la  scritturazione
originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli  articoli  5,
6, 7, 8 e 9.