Art. 17 
 
  Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali 
 
  1. Salvo ove diversamente previsto  da  ulteriori  disposizioni  di
legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari  digitali,  anche
quando in forma di  chiavi  crittografiche  private,  possono  essere
controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure
dal responsabile del registro,  dal  gestore  dell'infrastruttura  di
mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento  per  conto
del titolare dello strumento finanziario digitale.