Art. 18 
 
Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso  un
                         TSS DLT o un SS DLT 
 
  1. L'emissione di strumenti finanziari digitali e' consentita  solo
su registri tenuti  da  responsabili  iscritti  nell'elenco  previsto
all'articolo 19. 
  2.  Ogni  emissione  e'  iscritta  su  un  solo  registro  per   la
circolazione digitale. A  ciascun  registro  e'  associato  un  unico
responsabile. 
  3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente: 
    a) notifica alla Consob le caratteristiche della  medesima  e  il
relativo responsabile del registro, nonche' le ulteriori informazioni
eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo  28,
comma 2, lettera f); 
    b) rende disponibile ai sottoscrittori  le  informazioni  di  cui
all'articolo 23, comma 3. 
  4. Le disposizioni della presente sezione  non  si  applicano  alla
Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.