Art. 18 Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT 1. L'emissione di strumenti finanziari digitali e' consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19. 2. Ogni emissione e' iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro e' associato un unico responsabile. 3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente: a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonche' le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f); b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3. 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.