Art. 19 
 
  Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale 
 
  1.  Possono  essere  iscritti  nell'elenco  dei  responsabili   dei
registri  per  la  circolazione  digitale,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 20: 
  a) le banche, le imprese di investimento e  i  gestori  di  mercati
stabiliti in Italia; 
  b)  gli  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   di   cui
all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti  di
moneta elettronica,  i  gestori  e  le  imprese  di  assicurazione  o
riassicurazione stabiliti in Italia e a  condizione  che  l'attivita'
sia svolta esclusivamente  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
digitali  emessi  dagli  stessi  o  da  componenti  del   gruppo   di
appartenenza stabiliti in Italia; 
  c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi  da  quelli  di
cui alle lettere a) e  b),  che  intendono  svolgere  l'attivita'  di
responsabile del registro esclusivamente con riferimento a  strumenti
digitali emessi dagli stessi; 
  d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da  quelli  di  cui  alle
lettere a), b) e c); 
    e) i soggetti individuati con il regolamento di cui  all'articolo
28, comma 2, lettera m). 
  2. Sono iscritti  di  diritto  nell'elenco  i  depositari  centrali
italiani che  intendono  svolgere  l'attivita'  di  responsabile  del
registro in via accessoria,  previa  autorizzazione  ai  sensi  degli
articoli 16 e 19  del  regolamento  (UE)  909/2014.  L'autorizzazione
valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma  3,
del presente decreto. 
  3. L'attivita' di responsabile del  registro  puo'  essere  avviata
solo  a  seguito  dell'avvenuta   iscrizione   nell'elenco.   L'avvio
dell'attivita' e' tempestivamente  notificato  alla  Consob,  nonche'
alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati,  o  all'IVASS  nei
casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. 
  4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia  e  i
componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i
servizi e le attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere  a)  e
c), del  TUF  con  riferimento  agli  strumenti  finanziari  digitali
scritturati sui propri registri.