Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI  del  presente  capo  si
applicano  con  riferimento  alle  seguenti  categorie  di  strumenti
finanziari: 
  a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione  V
del codice civile; 
  b) alle obbligazioni di cui al libro  quinto,  titolo  V,  capo  V,
sezione VII del codice civile; 
  c) ai titoli di debito  emessi  dalle  societa'  a  responsabilita'
limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile; 
  d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione  e'  consentita
ai sensi dell'ordinamento italiano; 
  e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni  e  ad  altri
titoli di debito di emittenti non  domiciliati  emesse  da  emittenti
italiani; 
  f) agli  strumenti  del  mercato  monetario  regolati  dal  diritto
italiano; 
  g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo  del
risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  l),  del
TUF. 
  h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo  28,
comma 2, lettera b). 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE)
858/2022.