Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari: a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile; b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile; c) ai titoli di debito emessi dalle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile; d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione e' consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF. h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b). 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022.