Art. 20 Iscrizione nell'elenco 1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione. 2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10. 3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti: a) l'idoneita' del registro del quale si intende assumere la responsabilita' ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4; b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2; c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14; d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28; e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa: 1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro; 2) la descrizione delle modalita' di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi; 3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attivita' svolte dagli stessi. 4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), la Consob verifica altresi' il rispetto dei seguenti requisiti: a) la forma di societa' per azioni e capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di societa' italiane, o requisiti equivalenti nel caso di societa' con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia; b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3; d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese. 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresi' il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonche' la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attivita' di responsabile del registro. 6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m). 7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso. 8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3. 9. La decisione in merito all'iscrizione e' adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza. 10. Per valutare l'idoneita' del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob puo' richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.