Art. 20 
 
                       Iscrizione nell'elenco 
 
  1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro
venti giorni lavorativi dalla sua presentazione. 
  2. La  Consob  iscrive  il  soggetto  istante  nell'elenco  di  cui
all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di
iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi  da
3 a 10. 
  3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la  Consob
verifica il rispetto dei seguenti requisiti: 
  a) l'idoneita' del  registro  del  quale  si  intende  assumere  la
responsabilita' ad  assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4; 
  b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo
23, comma 2; 
  c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo
14; 
  d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati  con
il regolamento di cui all'articolo 28; 
  e)  la  trasmissione  di   una   relazione   tecnica   illustrativa
dell'iniziativa, che includa: 
  1) l'indicazione delle categorie di  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo 2 scritturabili nel registro; 
  2)  la  descrizione  delle  modalita'  di  pagamento  eventualmente
previste  per  consentire  le  operazioni  su  strumenti   finanziari
digitali, anche tramite l'interazione con altri registri,  servizi  o
sistemi; 
  3)  l'indicazione  di  eventuali  soggetti   terzi,   di   cui   il
responsabile del registro intende avvalersi, e delle attivita' svolte
dagli stessi. 
  4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d),
la Consob verifica altresi' il rispetto dei seguenti requisiti: 
    a) la forma di societa' per azioni  e  capitale  iniziale  almeno
pari a 150.000 euro  nel  caso  di  societa'  italiane,  o  requisiti
equivalenti nel caso di societa' con sede legale in uno Stato  membro
diverso dall'Italia; 
    b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione  legale
da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una societa' di
revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    c) la stipula di una  polizza  assicurativa,  o  altra  forma  di
garanzia alternativa, rispondente ai requisiti  di  cui  all'articolo
24, comma 3; 
    d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza  della
registrazione presso il registro nazionale delle imprese. 
  5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresi'
il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  24,  nonche'  la
previsione, nell'oggetto sociale, dell'attivita' di responsabile  del
registro. 
  6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  e),  la
Consob  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  individuati  con   il
regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m). 
  7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di
soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione  o
riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di  iscrizione  e  del
provvedimento conclusivo dello stesso. 
  8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute
ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i  soggetti  di
cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui  al  comma
3. 
  9. La decisione in merito all'iscrizione e'  adottata,  sentita  la
Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento  e  di
gestori di mercati all'ingrosso di  titoli  di  Stato  che  intendono
svolgere l'attivita' di responsabile del registro con  riferimento  a
strumenti  finanziari  digitali  di  emittenti  terzi   diversi   dai
componenti del gruppo di appartenenza. 
  10. Per valutare l'idoneita' del registro a garantire  il  rispetto
di tutti i requisiti previsti dal presente decreto,  la  Consob  puo'
richiedere  una  verifica,   nominando   un   revisore   indipendente
incaricato a tal fine. Il soggetto istante  sostiene  i  costi  della
verifica.