Art. 21 
 
               Cancellazione e sospensione dall'elenco 
 
  1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei  registri  per
la  circolazione  digitale  al  ricorrere  di  una   delle   seguenti
condizioni: 
  a) l'attivita' di responsabile del registro non  e'  stata  avviata
entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco; 
  b) rinuncia espressa all'iscrizione; 
  c) e' avviata una procedura di liquidazione coatta  amministrativa,
di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale; 
  d) e' accertata l'interruzione dell'attivita' di  responsabile  per
un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28,  comma
2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento; 
  e) l'iscrizione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni; 
  f) perdita di uno o piu' requisiti in base  ai  quali  e'  avvenuta
l'iscrizione; 
    g)  altre  condizioni  individuate  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo 28. 
  2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di
soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione  o
riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione  e  del
provvedimento conclusivo dello stesso. 
  3. La Consob adotta il provvedimento di  cancellazione  sentita  la
Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni  di  cui  al  comma  1,
lettere da d) a f), e l'attivita' di  responsabile  del  registro  e'
svolta da: 
  a)  banche,  imprese  di  investimento   o   gestori   di   mercati
all'ingrosso  di  titoli  di  Stato,  che  svolgono  l'attivita'   di
responsabile del registro  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
digitali di emittenti terzi diversi  dai  componenti  del  gruppo  di
appartenenza; 
  b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22. 
  4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob puo' promuovere
gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della  strategia  di
transizione di cui all'articolo 14 e puo' disporre  il  trasferimento
delle scritturazioni  medesime  ad  un  registro  diverso  da  quello
individuato nella  strategia  di  transizione,  previo  consenso  del
relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento
delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attivita'  dell'emittente
di cui all'articolo 14, comma 2. 
  5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione e' adottato  a
seguito  dell'avvio  di  una  procedura  di  gestione  delle   crisi,
l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o,
quando necessario, il trasferimento a un registro diverso  da  quello
individuato nella strategia di transizione, possono  essere  eseguiti
anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura. 
  6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto  responsabile
del registro, e' inibito il ricorso a  tale  soggetto  per  emissioni
successive alla data della sospensione.