Art. 21 Cancellazione e sospensione dall'elenco 1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) l'attivita' di responsabile del registro non e' stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco; b) rinuncia espressa all'iscrizione; c) e' avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale; d) e' accertata l'interruzione dell'attivita' di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento; e) l'iscrizione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni; f) perdita di uno o piu' requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione; g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28. 2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso. 3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attivita' di responsabile del registro e' svolta da: a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza; b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22. 4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob puo' promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e puo' disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attivita' dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2. 5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione e' adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura. 6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, e' inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.