Art. 23 
 
               Obblighi del responsabile del registro 
 
  1. I  responsabili  del  registro  agiscono  in  modo  trasparente,
diligente e corretto. 
  2. Oltre a quanto previsto dall'articolo  13,  i  responsabili  del
registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati: 
  a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di
soggetti diversi da quelli legittimati; 
  b) di continuita' operativa e  di  ripristino  dell'attivita',  che
comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni; 
  c) a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati  e
delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali  per
l'intera durata della  scritturazione  e  assicurare  che  il  numero
complessivo di strumenti  finanziari  digitali  che  costituisce  una
singola emissione non sia modificabile. 
  3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico,  in
una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento,  un
documento  contenente  le  informazioni   relative   alle   modalita'
operative del registro per la circolazione digitale e ai  dispositivi
a tutela della sua operativita', tra cui la strategia di  transizione
di cui all'articolo 14.