Art. 24 
 
               Requisiti del responsabile del registro 
 
  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo  19,
comma  1,  lettera  d)  devono   essere   idonei   allo   svolgimento
dell'incarico. A questi fini, gli esponenti  possiedono  i  requisiti
onorabilita' previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13,  comma
3, lettera a), del TUF. Si applica quanto previsto  al  comma  5  del
medesimo articolo. 
  2. I responsabili del registro di cui  all'articolo  19,  comma  1,
lettera d) si dotano di una chiara struttura organizzativa con  linee
di responsabilita' ben definite,  trasparenti  e  coerenti,  efficaci
sistemi dei controlli  interni  e  ICT,  efficaci  politiche  per  le
esternalizzazioni,  nonche'   idonee   procedure   amministrative   e
contabili per assicurare il rispetto del presente decreto,  anche  da
parte del personale. 
  3. I responsabili del registro di cui  all'articolo  19,  comma  1,
lettere  c)   e   d),   si   dotano   di   efficaci   politiche   per
l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la  trasparenza  dei
conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o  altra
adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilita'  per  i
danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di  responsabile
del registro. 
  4. Ai fini della valutazione di idoneita' di cui al  comma  1,  gli
esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo
19, comma 1, lettera d), identificati  come  significativi  ai  sensi
dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalita'  e
indipendenza, soddisfano i criteri  di  competenza  e  correttezza  e
dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico,
secondo quanto previsto dalla  disciplina  di  cui  all'articolo  13,
comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma  si  applicano
alle  nomine  successive  all'identificazione  del  responsabile  del
registro significativo.