Art. 25 
 
              Obblighi di comunicazione alle Autorita' 
 
  1. Il collegio sindacale  dei  responsabili  del  registro  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera d), informa senza indugio la Consob
di  tutti  gli  atti,  o  i  fatti,  di  cui   venga   a   conoscenza
nell'esercizio   dei   propri   compiti,   che   possano   costituire
un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attivita' del responsabile del  registro.  Lo  statuto
del responsabile  del  registro,  indipendentemente  dal  sistema  di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo  che  svolge
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 
  2. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei  conti  dei
responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d)
comunicano senza indugio alla Consob gli atti  o  i  fatti,  rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che  possano  costituire  una  grave
violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'  delle  societa'
sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'impresa o comportare  un  giudizio  negativo,  un  giudizio  con
rilievi  o  una  dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un
giudizio sui bilanci. 
  3.  Nel  caso  di  responsabili  del  registro  identificati   come
significativi ai sensi dell'articolo 22,  le  comunicazioni  previste
nei commi 1 e 2 sono  effettuate  anche  nei  confronti  della  Banca
d'Italia.