Art. 26 
 
                      Regime di responsabilita' 
 
  1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti  dalla
tenuta del  registro  verso  l'emittente,  se  soggetto  diverso  dal
responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le
scritturazioni  sono  state  effettuate  o  avrebbero  dovuto  essere
effettuate, salvo che dia prova di avere  adottato  tutte  le  misure
idonee ad evitare il danno. 
  2. Il responsabile del registro risponde  dei  danni  cagionati  al
soggetto  in  favore  del  quale  e'  avvenuta  la  scritturazione  o
all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che
discendano  da  false  informazioni  o   da   informazioni   comunque
suscettibili di indurre in errore, sia che discendano  dall'omissione
di informazioni dovute, salvo che dia prova  di  avere  adoperato  la
diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle
informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.