Art. 27 Poteri della Consob e della Banca d'Italia 1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze: a) la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attivita' di responsabile del registro e la tutela degli investitori; b) la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda la stabilita' e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza: 1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza; 2) sui responsabili del registro significativi. 2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 3. Ai fini del comma 1: a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti; b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, 7-sexies, 8, comma 6-bis, del TUF. 4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob puo' chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. 5. La Consob: a) valuta l'idoneita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica; b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto. 6. La Consob puo', nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza; b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione. 7. La Consob puo', nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2. 8. La Consob puo' esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.