Art. 27 
 
             Poteri della Consob e della Banca d'Italia 
 
  1. La Consob e  la  Banca  d'Italia  vigilano  sul  rispetto  degli
obblighi e requisiti applicabili  ai  responsabili  del  registro  ai
sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione,
secondo il seguente riparto di competenze: 
  a) la Consob e' competente per quanto  riguarda  la  trasparenza  e
l'ordinata prestazione dell'attivita' di responsabile del registro  e
la tutela degli investitori; 
  b)  la  Banca  d'Italia  e'  competente  per  quanto  riguarda   la
stabilita'  e  il  contenimento  del  rischio   nelle   sue   diverse
configurazioni limitatamente alla vigilanza: 
  1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso  di
titoli di Stato, sulle banche,  sulle  imprese  di  investimento  che
svolgono l'attivita' di responsabile del registro con  riferimento  a
strumenti  finanziari  digitali  di  emittenti  terzi   diversi   dai
componenti del gruppo di appartenenza; 
  2) sui responsabili del registro significativi. 
  2. Restano fermi gli obiettivi, le  competenze  e  i  poteri  della
Consob e della Banca d'Italia ai sensi  del  TUF,  del  TUB  e  delle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 
  3. Ai fini del comma 1: 
  a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte  II
e della parte III del TUF, la Consob e la Banca  d'Italia  dispongono
di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle  medesime  parti  in
relazione a tali soggetti; 
  b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti
di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia  dispongono  dei
poteri di cui agli articoli  6-bis,  6-ter,  7,  7-sexies,  8,  comma
6-bis, del TUF. 
  4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni  del  presente
decreto, oltre ai  poteri  previsti  dal  comma  3,  la  Consob  puo'
chiedere a chiunque la comunicazione  di  dati  e  di  notizie  e  la
trasmissione di atti e di documenti, con le modalita' e  nei  termini
dalla stessa stabiliti. 
  5. La Consob: 
  a)  valuta  l'idoneita'  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo  presso  il  responsabile  del
registro di cui all'articolo 19, comma 1,  lettera  d).  In  caso  di
difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica; 
  b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di  cui  agli
articoli 14, 15, comma 2, 16 e  17  del  TUF,  con  riferimento  alle
partecipazioni nel capitale dei  responsabili  del  registro  di  cui
all'articolo 19, comma 1,  lettera  d),  nei  casi  previsti  con  il
regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente
decreto. 
  6. La Consob puo',  nei  confronti  di  chiunque  emette  strumenti
finanziari digitali in violazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere
previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19: 
  a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza; 
  b)  ordinare,  anche  in  via  cautelare,  di  porre  termine  alla
violazione. 
  7. La Consob puo',  nei  confronti  di  chiunque  emette  strumenti
finanziari  digitali,  o  tiene  un  registro  per  la   circolazione
digitale,  senza  essere  previamente  iscritto  nell'elenco  di  cui
all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30,  comma
2. 
  8. La Consob puo' esercitare i poteri  previsti  dall'articolo  36,
comma  2-terdecies,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per
la rimozione  delle  iniziative  poste  in  essere  da  chiunque  nel
territorio della Repubblica, attraverso  le  reti  telematiche  o  di
telecomunicazione,  in  connessione  con  l'emissione  di   strumenti
finanziari  digitali  o  con  la  tenuta  di  un  registro   per   la
circolazione digitale in assenza della previa iscrizione  nell'elenco
di cui all'articolo 19.