Art. 28 Disposizioni di attuazione 1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicita', anche istituendo sezioni diverse dello stesso. 2. La Consob puo', con regolamento: a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto alla sezione I per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali; b) individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e 2471 del codice civile; c) individuare modalita' operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonche' per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione; d) disciplinare le forme e le modalita' di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione; e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro puo' includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilita' con altri registri; f) disciplinare le modalita' e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), nonche' i casi di inapplicabilita' ed esenzione; g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11; h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 858/2022; i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Sezione II in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonche' delle caratteristiche dell'emissione medesima; j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalita' operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operativita' di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3; k) tenuto conto del principio di proporzionalita', prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23; l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluso per l'applicazione: 1) di solidi dispositivi di governo societario; 2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi; 3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti dagli stessi; 4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d); m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), nonche' le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi; n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori; o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonche' dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d). 3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), m), n), o) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui alla lettera l) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi. 4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento: a) puo' dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significativita' dell'attivita' dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro: 1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro; 2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro; 3) alla complessita' operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonche' alle sue dimensioni; 4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari; b) puo' determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.