Art. 28 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. La Consob determina con regolamento da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
principi  e  i  criteri  relativi  alla  formazione  e  alla   tenuta
dell'elenco  di  cui  all'articolo  19  e  alle  relative  forme   di
pubblicita', anche istituendo sezioni diverse dello stesso. 
  2. La Consob puo', con regolamento: 
  a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto  previsto  alla
sezione  I  per  l'emissione  e  la  circolazione   degli   strumenti
finanziari digitali; 
  b)  individuare  ulteriori  strumenti  che  gli  emittenti  possono
assoggettare alla disciplina del presente decreto,  anche  in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e  circolazione
di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli  articoli
2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e  2471  del
codice civile; 
  c) individuare modalita' operative per il mutamento del  regime  di
forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonche' per
la  conversione  in  strumenti  finanziari  digitali   di   strumenti
originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione; 
  d)  disciplinare  le  forme  e  le   modalita'   di   presentazione
dell'istanza e la  procedura  per  l'iscrizione  nell'elenco  di  cui
all'articolo 19, individuando le possibili  cause  di  sospensione  e
interruzione; 
  e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco  di
cui  all'articolo  19,  anche  concernenti  le  caratteristiche   del
registro, in relazione alla  categoria  del  soggetto  istante,  alle
caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari
dell'emissione  e  della   successiva   circolazione   degli   stessi
strumenti. La definizione delle  caratteristiche  del  registro  puo'
includere la prescrizione di  requisiti  minimi  ai  fini  della  sua
interoperabilita' con altri registri; 
  f) disciplinare le modalita' e i contenuti della  notifica  di  cui
all'articolo  18,  comma  3,  lettera   a),   nonche'   i   casi   di
inapplicabilita' ed esenzione; 
  g) adottare disposizioni di  attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 11; 
  h) disciplinare il controllo dei mezzi di  accesso  agli  strumenti
finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando  quando
disposto dal regolamento (UE) 858/2022; 
  i) prevedere l'esenzione da tutti o parte  dei  requisiti  e  degli
obblighi previsti dalla Sezione II in relazione a talune tipologie di
emissione, tenuto conto delle  categorie  dei  soggetti  che  possono
sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonche'
delle caratteristiche dell'emissione medesima; 
  j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni  relative  alle
modalita' operative del registro per la circolazione digitale e  alle
misure a tutela della sua operativita' di cui al  documento  previsto
dall'articolo 23, comma 3; 
  k)  tenuto  conto  del  principio  di  proporzionalita',  prevedere
disposizioni attuative degli articoli 14 e 23; 
  l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24,  ivi  incluso
per l'applicazione: 
  1) di solidi dispositivi di governo societario; 
  2)  di  efficaci  politiche  per  l'identificazione,   prevenzione,
gestione e trasparenza dei conflitti di interessi; 
  3)  di  esenzioni,  anche  parziali,  dagli  obblighi  e  requisiti
previsti dagli stessi; 
  4) di  requisiti  prudenziali  sostitutivi  delle  assicurazioni  o
garanzie  equivalenti  per  i  responsabili  del  registro   di   cui
all'articolo 19, comma 1, lettera d); 
  m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1,  lettera
e), nonche' le disposizioni del  presente  decreto  applicabili  agli
stessi; 
  n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici  per  gli
emittenti,  i  responsabili  dei   registri   e   i   gestori   delle
infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori; 
  o) determinare le cause di sospensione  e  le  ulteriori  cause  di
cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonche' dettare i criteri per
la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo  21,
comma 1, lettera d). 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e),  f),  g),
h), i), k), m), n), o) sono adottate d'intesa con la Banca  d'Italia.
Le disposizioni di cui alla lettera l) sono adottate d'intesa con  la
Banca   d'Italia   limitatamente   ai   responsabili   del   registro
significativi. 
  4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento: 
    a) puo' dettare  disposizioni  di  attuazione  dell'articolo  22,
individuando tra l'altro i criteri di significativita' dell'attivita'
dei responsabili del registro. I criteri  possono  fare  riferimento,
tra l'altro: 
  1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono  scritturati  nel
registro; 
  2)  al  numero,  al  controvalore  e  alle  caratteristiche   delle
emissioni scritturate nel registro; 
  3) alla complessita' operativa e organizzativa del responsabile del
registro, nonche' alle sue dimensioni; 
  4)  all'interazione  con  altri  registri,  servizi  o  sistemi  di
pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui  all'articolo
146 del TUB, intermediari bancari o finanziari; 
    b) puo' determinare  i  casi  di  applicazione  della  disciplina
prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF  alle  partecipazioni  nei
responsabili del registro di cui all'articolo 19,  comma  1,  lettera
d), identificati come significativi.