Art. 29 Autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7. 2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 858/2022 e' adottato: a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato; b) dalla Consob, quando il soggetto istante e' un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a); c) in tutti gli altri casi: 1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o e' gia' autorizzato ai sensi dei medesimi articoli; 2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o e' gia' autorizzato ai sensi del medesimo articolo. 3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 858/2022 e' adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. 4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 858/2022 e' adottato: a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato; b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi. 5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 858/2022, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4. 6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT e' esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalita' rispettivamente assegnati alle autorita' nella parte III del TUF con riferimento: a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT; b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT; c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato; d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato; e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d). 7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonche' sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-octies del TUF.