Art. 29 
 
     Autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 
 
  1. La Consob e la Banca d'Italia sono le  autorita'  competenti  ai
sensi del regolamento (UE) 858/2022 secondo quanto disposto dai commi
da 2 a 7. 
  2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a  gestire  un  MTF
DLT ai  sensi  dell'articolo  8  del  regolamento  (UE)  858/2022  e'
adottato: 
  a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di
MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato; 
  b) dalla Consob, quando il soggetto istante e'  un  gestore  di  un
mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a); 
  c) in tutti gli altri casi: 
  1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto
istante presenta  contemporaneamente  domanda  di  autorizzazione  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del
TUF, o e' gia' autorizzato ai sensi dei medesimi articoli; 
  2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto
istante presenta  contemporaneamente  domanda  di  autorizzazione  ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o e'  gia'  autorizzato  ai
sensi del medesimo articolo. 
  3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)  858/2022  e'  adottato
dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. 
  4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a  gestire  un  TSS
DLT ai sensi  dell'articolo  10  del  regolamento  (UE)  858/2022  e'
adottato: 
  a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei  casi  di  TSS
DLT all'ingrosso di titoli di Stato; 
  b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri
casi. 
  5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento  (UE)
858/2022, quando non concesse con il provvedimento di  autorizzazione
specifica  iniziale,  sono  autorizzate  con  apposito  provvedimento
adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4. 
  6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT  e'  esercitata
dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le  attribuzioni,  con  i
poteri e avendo riguardo  alle  finalita'  rispettivamente  assegnati
alle autorita' nella parte III del TUF con riferimento: 
  a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT; 
  b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT; 
  c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di  Stato,  per
gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato; 
  d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato  e  ai
depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato; 
  e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT
diversi da quelli di cui alla lettera d). 
  7. Restano fermi i poteri e le  attribuzioni  della  Consob,  della
Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sulle
imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di  negoziazione  e
sui relativi gestori, nonche' sui depositari centrali ai sensi  della
parte II e della parte III del TUF e le competenze e i  poteri  della
Consob  in  materia  di  abusi  di  mercato   dettati   dall'articolo
187-octies del TUF.