Art. 3 
 
    Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali 
 
  1.  L'emissione  e  il  trasferimento  degli  strumenti  finanziari
digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un  registro  per
la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro,  dal
gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  dagli  ulteriori  soggetti
eventualmente  individuati  con  il  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 28, comma 2, lettera i). 
  2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi  del  presente
decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle
disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.