Art. 30 Sanzioni 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-quinquiesdecies del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni: a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che: 1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, comma 2 e 3, nonche' delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonche' le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonche' delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28; b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonche' delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonche' le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19. 3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF. 4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 909/2014 e applicabili alle SIM, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtu' del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 858/2022, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF. 5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.