Art. 30 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-quinquiesdecies del TUF,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 5.000 fino a euro 5 milioni: 
    a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS
DLT che: 
  1) non garantisca il rispetto dei requisiti  dei  registri  per  la
circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle  istruzioni  di
cui all'articolo 9, comma 2 e 3, nonche' delle relative  disposizioni
di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 
  2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e  13,  nonche'  le
relative disposizioni di attuazione adottate ai  sensi  dell'articolo
28; 
  3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie  e
appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonche' delle relative
disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 
  4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1,  non  ottemperi  a
quanto ivi stabilito e  nelle  relative  disposizioni  di  attuazione
adottate ai sensi dell'articolo 28; 
  5)  violi  il  divieto  posto  dall'articolo  21,  comma  6,  e  le
disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28; 
  b) il responsabile del registro  che  non  osservi  l'articolo  19,
comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i
requisiti di cui  all'articolo  24,  nonche'  delle  disposizioni  di
attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 
  c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12,  14,
comma 2, 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6,
nonche' le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo
28; 
  d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli
articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis, del  TUF
ovvero le disposizioni generali o individuali emanate  in  forza  dei
medesimi articoli. 
  2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette  strumenti
finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione  digitale
senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19. 
  3. Agli intermediari indicati nell'articolo  17,  per  inosservanza
delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2,  lettera  h),
ad essi applicabili, si applica la  sanzione  prevista  dall'articolo
190.1, comma 1, del TUF. 
  4.  In  caso  di   inosservanza   delle   disposizioni   richiamate
dall'articolo 63,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  909/2014  e
applicabili alle SIM, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati
a gestire un DLT TSS in virtu' del  provvedimento  di  autorizzazione
specifica  adottato  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  858/2022,  si
applicano le sanzioni previste dall'articolo  190.2  del  TUF,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e  dall'articolo
190.4 del TUF. 
  5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195,  195-bis
del TUF. Conseguentemente, alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente decreto non si  applicano  gli  articoli  6,  a
eccezione dei commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre  1981,
n. 689.