Art. 32 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28,  comma
1, la Consob  iscrive  i  responsabili  del  registro  in  un  elenco
provvisorio. 
  2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del  presente  decreto  la
Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato Fintech, istituito
presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   ai   sensi
dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58,  una  relazione  illustrativa  del  fenomeno  di  mercato  e  dei
risultati  emersi  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  della
circolazione  digitale.  All'interno  della  relazione  le  Autorita'
indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticita'
riscontrate dai soggetti interessati e dalle  Autorita',  incluse  le
valutazioni relative alla disciplina del  responsabile  del  registro
che svolga la relativa attivita'  esclusivamente  con  riferimento  a
strumenti  digitali  di  propria  emissione  o  svolga  la   relativa
attivita' con riferimento a strumenti  digitali  emessi  da  soggetti
diversi,  attesa  la  specifica  novita'  del  nuovo  soggetto,   gli
eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi  che  si
rendono necessari, anche  tenuto  conto  degli  eventuali  successivi
sviluppi del quadro regolamentare europeo.