Art. 33 
 
 Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech 
 
  1. All'articolo 36, comma 2-sexies,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,
n.  58,  il  secondo  periodo  e'  sostituito   dai   seguenti:   «Lo
svolgimento, nell'ambito della sperimentazione  e  nel  rispetto  dei
limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione,  di  attivita'  che
rientrano nella nozione di servizi e attivita'  di  investimento  non
implica l'esercizio a  titolo  abituale  di  attivita'  riservate  e,
pertanto, non  necessita  del  rilascio  di  autorizzazioni  ove  sia
prevista una durata massima di sei mesi,  salvo  il  maggior  termine
della sperimentazione, che  non  puo'  superare  complessivamente  il
limite massimo di diciotto mesi, nei casi in  cui  sia  concessa  una
proroga    funzionale    all'ottenimento    dell'autorizzazione     o
dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e  a
titolo professionale  dell'attivita'  medesima.  Nel  rispetto  delle
norme stabilite dai  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  e  delle
finalita' del periodo  di  sperimentazione,  la  Banca  d'Italia,  la
CONSOB e  l'IVASS,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  delle
materie seguite,  adottano  i  provvedimenti  per  l'ammissione  alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis  e  ogni  altra
iniziativa ad essi propedeutica.  I  provvedimenti  per  l'ammissione
alla  sperimentazione  stabiliscono  i   limiti   dell'attivita'   di
partecipazione alla sperimentazione con  riguardo  alla  tipologia  e
alle modalita' di prestazione  del  servizio  di  investimento,  alla
tipologia e al numero di utenti finali, al numero di  operazioni,  ai
volumi complessivi dell'attivita'.».