Art. 34 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Le  eventuali  entrate  derivanti   dalle   sanzioni   di   cui
all'articolo 30 del presente decreto  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate a  un  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza
dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori
anche  sottoscrittori  di  polizze  assicurative.  Con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le  modalita'
di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo,  la
cui gestione puo' essere affidata dal Ministero dell'economia e delle
finanze a societa' in house, sulla base di  apposita  convenzione,  i
cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione dei compiti derivanti  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.