Art. 4 
 
         Requisiti dei registri per la circolazione digitale 
 
  1. I registri per la circolazione digitale: 
  a) assicurano l'integrita', l'autenticita', la non  ripudiabilita',
la non duplicabilita' e la validita' delle scritturazioni  attestanti
la titolarita' e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali
e i relativi vincoli; 
  b) consentono, direttamente o indirettamente,  di  identificare  in
qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono  effettuate  le
scritturazioni, la specie e  il  numero  degli  strumenti  finanziari
digitali da ciascuno  detenuti,  nonche'  di  renderne  possibile  la
circolazione; 
  c) consentono al soggetto in favore del quale  sono  effettuate  le
scritturazioni di accedere in qualsiasi momento  alle  scritturazioni
del registro relative ai  propri  strumenti  finanziari  digitali  ed
estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla
legge; 
  d) consentono la scritturazione dei vincoli di  ogni  genere  sugli
strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto  dall'articolo
9; 
  e) garantiscono l'accessibilita' da  parte  della  Consob  e  della
Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni; 
  f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9: 
  1) la data di costituzione del vincolo; 
  2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi; 
  3)  la  natura  del  vincolo   ed   eventuali   altre   indicazioni
supplementari; 
  4) la causale del vincolo e  la  data  dell'operazione  oggetto  di
scritturazione; 
  5) la quantita' degli strumenti finanziari digitali; 
  6) il titolare degli strumenti finanziari digitali; 
  7) il beneficiario del vincolo e, ove  comunicata,  l'esistenza  di
una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; 
  8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.