Art. 4 Requisiti dei registri per la circolazione digitale 1. I registri per la circolazione digitale: a) assicurano l'integrita', l'autenticita', la non ripudiabilita', la non duplicabilita' e la validita' delle scritturazioni attestanti la titolarita' e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli; b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonche' di renderne possibile la circolazione; c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge; d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9; e) garantiscono l'accessibilita' da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni; f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9: 1) la data di costituzione del vincolo; 2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi; 3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; 4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione; 5) la quantita' degli strumenti finanziari digitali; 6) il titolare degli strumenti finanziari digitali; 7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; 8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.