Art. 5 
 
              Effetti della scritturazione su registro 
 
  1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto
in favore del quale e'  effettuata  ha  la  legittimazione  piena  ed
esclusiva  all'esercizio  dei   diritti   relativi   agli   strumenti
finanziari digitali oggetto della  medesima,  secondo  la  disciplina
propria di essi e delle disposizioni del presente decreto. 
  2. Il soggetto a favore del quale e' effettuata  la  scritturazione
nel  registro  dispone  degli  strumenti   finanziari   digitali   in
conformita'  con  quanto  previsto  dalle  disposizioni  vigenti   in
materia. 
  3. La  verifica  della  legittimazione  all'esercizio  dei  diritti
connessi   agli   strumenti   finanziari   digitali   e'   effettuata
dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro. 
  4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno
strumento finanziario digitale in un registro, in base  a  un  titolo
idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni  da  parte
di precedenti titolari.