Art. 5 Effetti della scritturazione su registro 1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale e' effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto. 2. Il soggetto a favore del quale e' effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali e' effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro. 4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.