Art. 6 
 
                        Eccezioni opponibili 
 
  1. All'esercizio dei diritti  inerenti  agli  strumenti  finanziari
digitali da parte del soggetto in favore del  quale  e'  avvenuta  la
scritturazione,  l'emittente  puo'  opporre  soltanto  le   eccezioni
personali al soggetto stesso  e  quelle  comuni  a  tutti  gli  altri
titolari degli stessi diritti.