Art. 9 
 
                       Costituzione di vincoli 
 
  1.  Qualsiasi  vincolo  sugli  strumenti  finanziari  digitali   si
costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro. 
  2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o  del  TSS
DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto  di
costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari digitali. 
  3. Ove il registro consenta che gli strumenti  finanziari  digitali
oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore,
per gli strumenti finanziari digitali scritturati in  sostituzione  o
integrazione di  altri,  la  data  di  costituzione  del  vincolo  e'
identica a quella degli strumenti finanziari  digitali  sostituiti  o
integrati. In tal caso, la procedura di  scritturazione  dei  vincoli
consente  di  identificare  la  data  delle  singole  movimentazioni.
Contestualmente alla costituzione  del  vincolo,  sono  impartite  al
responsabile del registro, o al gestore del SS DLT  o  del  TSS  DLT,
istruzioni  scritte  conformi  agli   accordi   intercorsi   con   il
beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita'
del valore del vincolo e all'esercizio dei  diritti  sugli  strumenti
finanziari digitali sottoposti a vincolo.