Art. 16 
 
Disposizioni in materia di contrasto agli  episodi  di  violenza  nei
                  confronti del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Nell'ipotesi  di
lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria  o
socio-sanitaria  nell'esercizio  o  a  causa  delle  funzioni  o  del
servizio, nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita',  si  applica
la reclusione da due a cinque anni.  In  caso  di  lesioni  personali
gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.».