Articolo 10. 
 
Principi di tassativita' delle  cause  di  esclusione  e  di  massima
                           partecipazione. 
 
  1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori  economici
nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza  di  cause
di esclusione espressamente definite dal codice. 
  2. Le cause di esclusione  di  cui  agli  articoli  94  e  95  sono
tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di  invito;  le
clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e  si
considerano non apposte. 
  3.  Fermi  i  necessari  requisiti  di  abilitazione  all'esercizio
dell'attivita' professionale,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti  possono  introdurre  requisiti  speciali,  di   carattere
economico-finanziario   e    tecnico-professionale,    attinenti    e
proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse
pubblico al piu' ampio numero di potenziali concorrenti e  favorendo,
purche' sia  compatibile  con  le  prestazioni  da  acquisire  e  con
l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla  riduzione
della spesa pubblica, l'accesso  al  mercato  e  la  possibilita'  di
crescita delle micro, piccole e medie imprese.