Articolo 102. 
 
                  Impegni dell'operatore economico. 
 
  1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le  stazioni  appaltanti,
tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli
operatori economici di assumere i seguenti impegni: 
  a) garantire la stabilita' occupazionale del personale impiegato; 
  b) garantire l'applicazione dei contratti  collettivi  nazionali  e
territoriali di settore,  tenendo  conto,  in  relazione  all'oggetto
dell'appalto  e  alle  prestazioni  da  eseguire,  anche  in  maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori  e  dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia  strettamente
connesso con l'attivita' oggetto  dell'appalto  o  della  concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' garantire le
stesse tutele economiche e normative per i lavoratori  in  subappalto
rispetto  ai  dipendenti  dell'appaltatore   e   contro   il   lavoro
irregolare; 
  c) garantire le pari opportunita' generazionali,  di  genere  e  di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate. 
  2. Per i fini di  cui  al  comma  1  l'operatore  economico  indica
nell'offerta le modalita'  con  le  quali  intende  adempiere  quegli
impegni.  La  stazione  appaltante  verifica  l'attendibilita'  degli
impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le  modalita'
di  cui   all'articolo   110,   solo   nei   confronti   dell'offerta
dell'aggiudicatario.