Articolo 102. Impegni dell'operatore economico. 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilita' occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate. 2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalita' con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilita' degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalita' di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.