Articolo 103. 
 
Requisiti di  partecipazione  a  procedure  di  lavori  di  rilevante
                              importo. 
 
  1. Per gli appalti di lavori di importo  pari  o  superiore  ai  20
milioni di euro, oltre ai  requisiti  di  cui  all'articolo  100,  la
stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi: 
  a) per verificare la capacita' economico-finanziaria dell'operatore
economico;  in   tal   caso   quest'ultimo   fornisce   i   parametri
economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa'
di revisione ovvero da altri soggetti  preposti  che  si  affianchino
alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo  di  certificazione,
da  cui  emerga  in   modo   inequivoco   l'esposizione   finanziaria
dell'operatore economico al momento in cui partecipa a  una  gara  di
appalto; in alternativa, la stazione appaltante  puo'  richiedere  un
volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di  gara,
che l'operatore economico deve aver realizzato  nei  migliori  cinque
dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; 
  b) per verificare la capacita' professionale per gli appalti per  i
quali e' richiesta la classifica illimitata; in tal caso  l'operatore
economico fornisce prova  di  aver  eseguito  lavori  per  entita'  e
tipologia compresi nella  categoria  individuata  come  prevalente  a
quelli posti in appalto opportunamente certificati  dalle  rispettive
stazioni  appaltanti,  tramite  presentazione  del   certificato   di
esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli  appalti  di
lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.