Articolo 105. 
 
Rapporti di prova, certificazioni delle  qualita',  mezzi  di  prova,
      registro on line dei certificati e costi del ciclo vita. 
 
  1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi  di  prova,
nonche' il costo del ciclo di  vita  sono  disciplinati  all'allegato
II.8. In sede di prima applicazione del codice,  l'allegato  II.8  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice.