Articolo 106. 
 
           Garanzie per la partecipazione alla procedura. 
 
  1. L'offerta e' corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per
cento del valore complessivo della procedura  indicato  nel  bando  o
nell'invito. Per rendere l'importo  della  garanzia  proporzionato  e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e  al
grado di  rischio  a  esso  connesso,  la  stazione  appaltante  puo'
motivatamente  ridurre  l'importo  sino  all'1   per   cento   oppure
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel  caso  di  procedure  di  gara
realizzate in forma aggregata da centrali di  committenza,  l'importo
della garanzia e'  fissato  nel  bando  o  nell'invito  nella  misura
massima del 2 per cento del valore complessivo  della  procedura.  In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento  temporaneo  di
imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire  le
obbligazioni di ciascuna  impresa  del  raggruppamento  medesimo.  La
garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma  di  cauzione
oppure di fideiussione. 
  2. La cauzione  e'  costituita  presso  l'istituto  incaricato  del
servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di
pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico
o con altri strumenti e  canali  di  pagamento  elettronici  previsti
dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il  comma
10. 
  3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   1   a   scelta
dell'appaltatore  puo'  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie   o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita', oppure dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e  che  sono
sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  societa'  di
revisione iscritta nell'apposito  albo  e  che  abbiano  i  requisiti
minimi di solvibilita' richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria
assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa  e  firmata
digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile  telematicamente
presso l'emittente ovvero  gestita  mediante  ricorso  a  piattaforme
operanti con tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  ai  sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  conformi  alle  caratteristiche  stabilite  dall'AGID   con   il
provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. 
  4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia   al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma,  del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima  entro
quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
appaltante. 
  5. La garanzia deve avere efficacia per almeno  centottanta  giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore  o  minore,
in relazione alla durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono
altresi' prescrivere che l'offerta  sia  corredata  dell'impegno  del
garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su  richiesta  della   stazione
appaltante nel corso della procedura,  per  la  durata  indicata  nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non  sia  ancora
intervenuta l'aggiudicazione. 
  6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta  di
aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a
ogni fatto riconducibile all'affidatario o  conseguenti  all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84  e  91  del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  7. La garanzia  e'  svincolata  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione del contratto. 
  8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto
del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme  europee  della  serie
UNI CEI EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
certificazione del sistema di qualita' conforme  alle  norme  europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica  la  riduzione  del  50  per
cento, non cumulabile  con  quella  di  cui  al  primo  periodo,  nei
confronti delle micro, delle piccole e  delle  medie  imprese  e  dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari  costituiti
esclusivamente da micro, piccole e  medie  imprese.  L'importo  della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto  del  10  per  cento,
cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando
l'operatore economico presenti una  fideiussione,  emessa  e  firmata
digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti
con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del  comma  3.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto  fino
ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con  le  riduzioni
di cui al primo  e  secondo  periodo,  quando  l'operatore  economico
possegga uno o piu' delle certificazioni o  marchi  individuati,  tra
quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di  gara  iniziali
che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite  massimo
predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione  successiva
e' calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per
fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e  lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.13  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica e il Ministro per gli  affari  europei,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo
di cui all'articolo 117, comma 12. Si  applicano  inoltre  i  periodi
secondo e terzo dello stesso comma. 
  10.  La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede  nei  loro  confronti
allo svincolo della garanzia di cui al comma  1.  La  garanzia  perde
comunque  efficacia  alla  scadenza  del  termine  di  trenta  giorni
dall'aggiudicazione. 
  11. Il presente articolo non si applica  agli  appalti  di  servizi
aventi ad oggetto la redazione della progettazione  e  del  piano  di
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del
RUP.