Articolo 107. 
 
             Principi generali in materia di selezione. 
 
  1. Gli appalti sono aggiudicati sulla  base  di  criteri  stabiliti
conformemente  agli  articoli  da  108  a  110  previa  verifica,  in
applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo  con
riguardo ai mezzi di prova e al registro  online,  della  sussistenza
dei seguenti presupposti: 
  a) l'offerta e' conforme alle previsioni  contenute  nel  bando  di
gara o nell'invito a confermare l'interesse nonche' nei documenti  di
gara; 
  b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso  ai  sensi
del Capo II del Titolo IV della  presente  Parte  e  che  possiede  i
requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103. 
  2.  La  stazione  appaltante  puo'  decidere  di  non   aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha  presentato  l'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa se ha  accertato  che  l'offerta  non  soddisfa  gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti  dalla
normativa europea e  nazionale,  dai  contratti  collettivi  o  dalle
disposizioni  internazionali   di   diritto   del   lavoro   indicate
nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 26 febbraio 2014. 
  3. Nelle procedure aperte, la  stazione  appaltante  puo'  disporre
negli atti di  gara  che  le  offerte  siano  esaminate  prima  della
verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale  facolta'  puo'  essere
esercitata dopo la scadenza del termine per  la  presentazione  delle
offerte. Se si avvale di tale possibilita',  la  stazione  appaltante
garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi  di  esclusione  e
del rispetto dei criteri  di  selezione  sia  effettuata  in  maniera
imparziale e trasparente.