Articolo 11. 
 
Principio di  applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
     settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti. 
 
  1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e  forniture  oggetto
di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'  applicato   il   contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono  le  prestazioni  di  lavoro,  stipulato
dalle  associazioni  dei  datori   e   dei   prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con  l'attivita'
oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente. 
  2. Nei bandi e negli inviti  le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al  personale
dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita'
al comma 1. 
  3. Gli operatori economici possono indicare nella  propria  offerta
il  differente  contratto  collettivo  da  essi  applicato,   purche'
garantisca ai dipendenti le stesse tutele di  quello  indicato  dalla
stazione appaltante o dall'ente concedente. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o
all'aggiudicazione le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
acquisiscono la dichiarazione  con  la  quale  l'operatore  economico
individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale
e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto per  tutta  la  sua  durata,  ovvero  la  dichiarazione  di
equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la  dichiarazione  e'
anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110. 
  5. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  assicurano,  in
tutti i casi, che le medesime tutele normative  ed  economiche  siano
garantite ai lavoratori in subappalto. 
  6. In caso di inadempienza contributiva  risultante  dal  documento
unico di regolarita' contributiva  relativo  a  personale  dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti e cottimi, impiegato  nell'esecuzione  del  contratto,  la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento  l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento  diretto
agli enti previdenziali e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la
cassa edile.  In  ogni  caso  sull'importo  netto  progressivo  delle
prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede  di  liquidazione  finale,
dopo  l'approvazione  da  parte   della   stazione   appaltante   del
certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. In caso  di  ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al  primo
periodo, il responsabile unico del progetto invita  per  iscritto  il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario,  a  provvedervi
entro i successivi quindici giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della  richiesta  entro  il
termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario  del
contratto ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.