Articolo 111. 
 
              Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un  avviso  secondo  le
modalita'  di  pubblicazione  di  cui   all'articolo   84,   conforme
all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo  ai  risultati  della
procedura di aggiudicazione, entro trenta  giorni  dalla  conclusione
del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
  2.  Se  la  gara  e'  stata   indetta   mediante   un   avviso   di
pre-informazione e se  la  stazione  appaltante  ha  deciso  che  non
aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo  coperto  dall'avviso  di
pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene  un'indicazione
specifica al riguardo. 
  3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi  dell'articolo  59,
le stazioni appaltanti  sono  esentate  dall'obbligo  di  inviare  un
avviso sui risultati della procedura  di  aggiudicazione  di  ciascun
appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati
della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro
su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati
entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. 
  4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio  delle  pubblicazioni
dell'Unione europea, conformemente a  quanto  previsto  dall'articolo
84, un avviso  di  aggiudicazione  di  appalto  entro  trenta  giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico  di
acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli  avvisi  su  base
trimestrale. In tal caso, inviano  gli  avvisi  raggruppati  al  piu'
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
  5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35  e  36,  talune
informazioni  relative   all'aggiudicazione   dell'appalto   o   alla
conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora
la  loro  divulgazione  ostacoli  l'applicazione  della  legge,   sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi  interessi
commerciali  di  un  particolare  operatore  economico,  pubblico   o
privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra
operatori economici.