Articolo 113. 
 
              Requisiti per l'esecuzione dell'appalto. 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti  particolari
per l'esecuzione del contratto,  purche'  siano  compatibili  con  il
diritto europeo e con i  principi  di  parita'  di  trattamento,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione  e  siano
precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in
particolare, a esigenze sociali e ambientali. 
  2. In  sede  di  offerta  gli  operatori  economici  dichiarano  di
accettare i requisiti particolari nell'ipotesi  in  cui  risulteranno
aggiudicatari.