Articolo 117. 
 
                        Garanzie definitive. 
 
  1. Per la sottoscrizione del  contratto  l'appaltatore  costituisce
una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a  sua  scelta  sotto
forma  di  cauzione  o  fideiussione  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 106, pari al 10 per  cento  dell'importo  contrattuale;
tale obbligo e' indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso  di
procedure realizzate in forma aggregata da centrali  di  committenza,
l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10  per
cento dell'importo contrattuale. Nel  caso  di  procedure  aventi  ad
oggetto accordi  quadro  di  cui  all'articolo  59,  l'importo  della
garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari e'  indicato
nella misura  massima  del  2  per  cento  dell'importo  dell'accordo
quadro; l'importo della  garanzia  per  i  contratti  attuativi  puo'
essere fissato nella documentazione di gara  dell'accordo  quadro  in
misura anche inferiore al 10  per  cento  del  valore  dei  contratti
stessi  con  l'indicazione   delle   modalita'   di   calcolo   della
maggiorazione prevista dal comma 2. 
  2. Per salvaguardare  l'interesse  pubblico  alla  conclusione  del
contratto  nei  termini  e  nei   modi   programmati   in   caso   di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia  e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il
10 per cento. Se il ribasso e' superiore al 20 per  cento,  l'aumento
e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento.  Nel  caso  di  accordi  quadro  con  piu'  operatori  che
prevedono una riapertura del rilancio, la  maggiorazione  di  cui  al
presente  periodo  e'  stabilita  dalla  stazione  appaltante   nella
documentazione di gara dell'accordo quadro. 
  3.  La  garanzia  e'  prestata  per  l'adempimento  di   tutte   le
obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni  derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,  nonche'  per
il rimborso delle somme pagate in piu'  all'esecutore  rispetto  alle
risultanze   della   liquidazione   finale,   salva    comunque    la
risarcibilita' del maggior danno  verso  l'appaltatore.  La  garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e
secondo le modalita' previste dal comma  8.  La  stazione  appaltante
puo' richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione  della  garanzia
ove questa  sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui  ratei  di
prezzo da corrispondere. Alla garanzia  definitiva  si  applicano  le
riduzioni previste  dall'articolo  106,  comma  8,  per  la  garanzia
provvisoria. 
  4. Negli appalti di  lavori  l'appaltatore  puo'  richiedere  prima
della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva
con  l'applicazione  di  una  ritenuta  a  valere  sugli   stati   di
avanzamento pari al 10 per cento  degli  stessi,  ferme  restando  la
garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione  dell'anticipazione
e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo,  ai
sensi  del  comma  9.  Per  motivate  ragioni  di  rischio  dovute  a
particolari caratteristiche dell'appalto o  a  specifiche  situazioni
soggettive dell'esecutore dei lavori,  la  stazione  appaltante  puo'
opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate
dalla stazione appaltante all'emissione del certificato  di  collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o  comunque  non
oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei  lavori  risultante
dal relativo certificato. 
  5. Le  stazioni  appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della
garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per  l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori,  servizi  o
forniture nel caso di risoluzione del  contratto  disposta  in  danno
dell'esecutore.  Possono  altresi'  incamerare  la  garanzia  per  il
pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per  le   inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla  tutela,  protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei  lavoratori  addetti
all'esecuzione dell'appalto. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione
della  garanzia  di  cui  al   comma   1   determina   la   decadenza
dell'affidamento  e   l'acquisizione   della   garanzia   provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
  7.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo  106,  comma  3,  con  le
modalita'  previste  dal  secondo  periodo  dello  stesso  comma.  La
garanzia  prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio   della
preventiva  escussione   del   debitore   principale,   la   rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957,  secondo  comma,  del  codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
  8. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente  svincolata  a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite  massimo  dell'80
per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo  della
garanzia  definitiva  permane  fino  alla  data  di   emissione   del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data  di  ultimazione
dei lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Lo  svincolo  e'
automatico, senza necessita' di nulla osta del  committente,  con  la
sola condizione della preventiva consegna  all'istituto  garante,  da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei  lavori  o  di
analogo documento, in originale  o  in  copia  autentica,  attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti
di forniture e servizi. Sono nulle  le  pattuizioni  contrarie  o  in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna  degli
stati di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale  la
garanzia e' prestata. 
  9.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo   e'   subordinato   alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria  bancaria
o  assicurativa  pari  all'importo  della  medesima  rata  di   saldo
maggiorato del tasso di interesse legale  applicato  per  il  periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo  o
della verifica di conformita'  nel  caso  di  appalti  di  servizi  o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
  10. L'esecutore dei lavori costituisce  e  consegna  alla  stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori  anche
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle  stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della  distruzione  totale  o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,  verificatisi  nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti  a  base
di gara o di  affidamento  e'  stabilito  l'importo  della  somma  da
assicurare che,  di  norma,  corrisponde  all'importo  del  contratto
stesso qualora non sussistano motivate  particolari  circostanze  che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente
comma assicura  la  stazione  appaltante  contro  la  responsabilita'
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
il cui massimale e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un  massimo  di  5.000.000  di
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data  di  consegna  dei
lavori e cessa alla data di emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante
dal  relativo  certificato.  Qualora  sia  previsto  un  periodo   di
garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da  una  polizza  che
tenga indenni le stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi  connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi  per  la
loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso  o  il  ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di  commissione  da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia  della  garanzia  nei
confronti della stazione appaltante. 
  11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui
all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione  della
rata di saldo stipula, con decorrenza dalla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data  di  ultimazione
dei  lavori  risultante  dal  relativo   certificato,   una   polizza
indennitaria decennale a copertura dei  rischi  di  rovina  totale  o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi  derivanti  da  gravi  difetti
costruttivi.  La  polizza  contiene  la  previsione   del   pagamento
dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento  della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed  autorizzazioni  di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale  e'
non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e  non
superiore  al  40  per  cento,  nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita' avuto riguardo alla natura  dell'opera.  L'esecutore
dei lavori stipula altresi' per i lavori di cui al presente comma una
polizza di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  per  danni
cagionati a  terzi,  con  decorrenza  dalla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari  al
5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
  12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal
codice sono conformi agli  schemi  tipo  approvati  con  decreto  del
Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono  la
rivalsa verso il  contraente  e  il  diritto  di  regresso  verso  la
stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e  possono
essere rilasciate congiuntamente da piu' garanti. I garanti designano
un mandatario o  un  delegatario  per  i  rapporti  con  la  stazione
appaltante. 
  13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate,  su  mandato  irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti  i  concorrenti,  ferma
restando la responsabilita' solidale tra le imprese. 
  14.  Per  gli  appalti  da  eseguirsi  da  operatori  economici  di
comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso  speciale  cui  sono  destinati,  debbano  essere
acquistati  nel  luogo  di  produzione  o  forniti  direttamente  dai
produttori, o  per  le  forniture  di  prodotti  d'arte,  macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali  deve  essere
affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della
garanzia e' possibile previa adeguata motivazione ed  e'  subordinato
ad  un  miglioramento  del  prezzo  di  aggiudicazione  ovvero  delle
condizioni di esecuzione.