Articolo 12. 
 
                           Rinvio esterno. 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: 
  a)  alle  procedure  di  affidamento   e   alle   altre   attivita'
amministrative in materia di contratti si applicano  le  disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase  di  esecuzione  si
applicano le disposizioni del codice civile.