Articolo 121. 
 
                    Sospensione dell'esecuzione. 
 
  1. Quando ricorrano circostanze speciali, che  impediscono  in  via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola  d'arte,  e  che
non fossero prevedibili al momento della stipulazione del  contratto,
il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione  dell'esecuzione
del  contratto,  compilando  il  verbale  di  sospensione,   che   e'
inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. 
  2. La sospensione puo',  altresi',  essere  disposta  dal  RUP  per
ragioni di necessita' o di pubblico interesse. 
  3. Nelle ipotesi previste  dai  commi  1  e  2,  per  i  lavori  di
realizzazione di opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 14, la sospensione  e'  disposta  dal  RUP
dopo aver acquisito il parere del  collegio  consultivo  tecnico  ove
costituito. Se la sospensione e' imposta da gravi ragioni  di  ordine
tecnico, idonee ad  incidere  sulla  realizzazione  a  regola  d'arte
dell'opera, in relazione alle modalita' di  superamento  delle  quali
non vi e' accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4. 
  4. Fatta salva l'ipotesi  del  secondo  periodo  del  comma  3,  la
sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate
le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica
il nuovo termine contrattuale. 
  5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per  un  periodo
di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista  per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino  sei  mesi
complessivi, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione  del  contratto
senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i  termini  suddetti.  Nessun  indennizzo  e'
dovuto all'esecutore negli altri casi. 
  6. Quando successivamente alla consegna dei lavori  insorgano,  per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che  impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue
le parti di lavoro eseguibili, mentre si  provvede  alla  sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Nel caso di sospensione parziale, per i lavori  di  realizzazione  di
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo. 
  7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle  sospensioni  dei
lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena
di decadenza, nei verbali di sospensione e  di  ripresa  dei  lavori,
salvo che la contestazione riguardi, nelle  sospensioni  inizialmente
legittime, la sola durata, nel qual caso e' sufficiente  l'iscrizione
della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;  qualora  l'esecutore
non firmi i verbali deve  farne  espressa  riserva  sul  registro  di
contabilita'. Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo
contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento da' avviso
all'ANAC. In caso di mancata o tardiva  comunicazione  l'ANAC  irroga
una  sanzione  amministrativa  alla  stazione  appaltante  ai   sensi
dell'articolo 222, comma 13. 
  8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in  grado
di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la concessione della proroga non  pregiudica  i  diritti
spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della  maggiore
durata a fatto della stazione  appaltante.  Sull'istanza  di  proroga
decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP,  sentito  il
direttore dei lavori. Per i  lavori  diretti  alla  realizzazione  di
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 14  e'  acquisito  il  parere  del  collegio  consultivo
tecnico, ove costituito. 
  9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore
ultima i  lavori  nel  termine  stabilito  dagli  atti  contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di  consegna  oppure,  in  caso  di
consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei  lavori,  appena  avvenuta,  e'  comunicata  dall'esecutore   per
iscritto al direttore  dei  lavori,  il  quale  procede  subito  alle
necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.  L'esecutore  non  ha
diritto allo scioglimento del  contratto  ne'  ad  alcuna  indennita'
qualora i lavori, per qualsiasi causa non  imputabile  alla  stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale  e  qualunque
sia il maggior tempo impiegato. 
  10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei  lavori  disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 6, l'esecutore puo' chiedere, previa  iscrizione,  a  pena  di
decadenza,  di  specifica  riserva,  ai  sensi  del   comma   7,   il
risarcimento dei danni subiti,  quantificato  sulla  base  di  quanto
previsto dall'articolo 1382  del  codice  civile  e  secondo  criteri
individuati nell'allegato II.14. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili,  ai  contratti   relativi   a   servizi   e   forniture,
intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se  nominato,  le
previsioni riguardanti il  direttore  dei  lavori.  Ai  contratti  di
appalto di forniture e servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  1
milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e
8, quarto periodo.