Articolo 122. 
 
                            Risoluzione. 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  121,  le  stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti  di
tempo, se si verificano una o piu' delle seguenti condizioni: 
  a) modifica sostanziale  del  contratto,  che  richiede  una  nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120; 
  b) con riferimento alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma  2
del predetto articolo 120 e, con riferimento  alle  modificazioni  di
cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle  soglie  di  cui  al
medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); 
  c) l'aggiudicatario si e' trovato, al  momento  dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo  94,  comma
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 
  d)   l'appalto   non   avrebbe   dovuto   essere   aggiudicato   in
considerazione di una grave violazione degli obblighi  derivanti  dai
trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo  258  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora
nei confronti dell'appaltatore: 
  a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
  b)  sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo   che   dispone
l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui  al  codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di  cui
al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ovvero   sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati  di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. 
  3. Il contratto di appalto puo' inoltre essere  risolto  per  grave
inadempimento    delle    obbligazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore, tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore  dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con  l'appaltatore  il  procedimento
disciplinato dall'articolo  10  dell'allegato  II.14.  All'esito  del
procedimento, la stazione appaltante, su proposta del  RUP,  dichiara
risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. 
  4.  Qualora,  al  di  fuori  di  quanto  previsto  dal   comma   3,
l'esecuzione  delle  prestazioni   sia   ritardata   per   negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,  gli  assegna
un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere  inferiore  a
dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto  il
termine, e redatto il processo verbale  in  contraddittorio,  qualora
l'inadempimento  permanga,  la   stazione   appaltante   risolve   il
contratto,  con  atto  scritto  comunicato   all'appaltatore,   fermo
restando il pagamento delle penali. 
  5. In tutti i casi di risoluzione del  contratto  l'appaltatore  ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative  ai  lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti. 
  6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere
c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5  sono  decurtate  degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento  del  contratto,  e  in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture  riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a  carico  dell'appaltatore  e'
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta  per  il
nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. 
  7. L'allegato II.14 disciplina le attivita' demandate al  direttore
dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di  conformita'  in
conseguenza della risoluzione del contratto. 
  8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al
ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero  delle  aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla  stazione
appaltante; in caso di mancato  rispetto  del  termine,  la  stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i  relativi
oneri  e  spese.   In   alternativa   all'esecuzione   di   eventuali
provvedimenti  giurisdizionali  cautelari,  possessori  o   d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino  il  ripiegamento  dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la
stazione appaltante puo' depositare cauzione  in  conto  vincolato  a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 106, pari all'1 per
cento  del   valore   del   contratto.   Resta   fermo   il   diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.