Articolo 123. 
 
                              Recesso. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter  e
92, comma 4, del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
la stazione appaltante  puo'  recedere  dal  contratto  in  qualunque
momento purche' tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei
lavori eseguiti o  delle  prestazioni  relative  ai  servizi  e  alle
forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali  utili  esistenti
in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di  servizi  o
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere,  dei  servizi  o
delle forniture  non  eseguite,  calcolato  secondo  quanto  previsto
nell'allegato II.14. 
  2. L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato dalla stazione
appaltante mediante  una  formale  comunicazione  all'appaltatore  da
darsi per iscritto con un preavviso non  inferiore  a  venti  giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna  i  lavori,
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica  la
regolarita' dei servizi e delle forniture. 
  3. L'allegato  II.14  disciplina  il  rimborso  dei  materiali,  la
facolta' di ritenzione della stazione appaltante e  gli  obblighi  di
rimozione e sgombero dell'appaltatore.