Articolo 128 
 
                        Servizi alla persona. 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per  l'affidamento  dei
servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono. 
  2. Ai fini della presente  Parte,  sono  considerati  servizi  alla
persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato  XIV  alla
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014: 
  a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; 
  b) servizi di prestazioni sociali; 
  c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi  i  servizi
forniti da associazioni sindacali, da  organizzazioni  politiche,  da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 
  3.  L'affidamento  deve  garantire  la  qualita',  la  continuita',
l'accessibilita', la disponibilita' e  la  completezza  dei  servizi,
tenendo conto delle esigenze specifiche delle  diverse  categorie  di
utenti,   compresi   i   gruppi   svantaggiati   e   promuovendo   il
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 
  4.  In  applicazione  dell'articolo  37  le   stazioni   appaltanti
approvano  gli  strumenti  di  programmazione  nel   rispetto   della
legislazione statale e regionale di settore. 
  5. Le finalita' di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite  anche
tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore,
con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e  a  istituzioni
analoghe. 
  6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli
da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76. 
  7. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli articoli 79,
80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio
di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 
  8. Per l'affidamento e l'esecuzione  di  servizi  alla  persona  di
importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del
presente articolo.