Articolo 129. 
 
                         Appalti riservati. 
 
  1. Le stazioni appaltanti hanno facolta', con bando  predisposto  a
norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti  di  cui
al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento
dei servizi sanitari, sociali e culturali  individuati  nell'allegato
XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  devono  essere
soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo  statutario  il
perseguimento di  una  missione  di  servizio  pubblico  legata  alla
prestazione dei servizi di cui al comma 1; 
  b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei  profitti,
per il conseguimento  degli  obiettivi  statutari  o,  comunque,  una
distribuzione   o   redistribuzione   fondata    su    considerazioni
partecipative; 
  c) le strutture di gestione o proprieta' degli enti  devono  essere
basate su principi partecipativi o  di  azionariato  dei  dipendenti,
ovvero richiedere la partecipazione attiva di  dipendenti,  utenti  o
soggetti interessati. 
  3. E' esclusa la  riserva  a  favore  di  enti  che  nei  tre  anni
precedenti all'affidamento  siano  stati  gia'  aggiudicatari  di  un
appalto o di una concessione  per  i  servizi  di  cui  al  comma  1,
disposti a norma del presente articolo. 
  4. La durata massima del contratto non puo' superare i tre anni.