Articolo 131. 
 
                    Servizi sostitutivi di mensa. 
 
  1.  L'attivita'  di  emissione  di  buoni  pasto   ha   per   scopo
l'erogazione del servizio  sostitutivo  di  mensa  aziendale  per  il
tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di  altri
titoli rappresentativi di servizi. 
  2.  L'affidamento  dei  servizi  sostitutivi  di  cui  al  presente
articolo e' riservato a societa' di capitali,  con  capitale  versato
non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico  oggetto
sociale, il  cui  bilancio  deve  essere  corredato  della  relazione
redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro  istituito
presso il Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
del codice civile. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere  provato
mediante preventiva segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',
redatta dai rappresentanti legali  della  societa'  e  trasmessa,  ai
sensi dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  4. Gli operatori economici attivi  nel  settore  dell'emissione  di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi  dell'Unione  europea  possono
esercitare l'attivita' se a cio' autorizzati in base alle  norme  del
Paese di appartenenza. 
  5. L'affidamento dei servizi di cui al  presente  articolo  avviene
esclusivamente  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa   individuata   sulla   base   del    miglior    rapporto
qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta pertinenti, tra cui: 
  a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; 
  b)  la  rete  degli  esercizi  da  convenzionare,   con   specifica
valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei  pesi,  delle
caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo  di
mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata; 
  c) lo sconto incondizionato verso  gli  esercenti,  in  misura  non
superiore al 5 per cento del valore nominale del  buono  pasto.  Tale
sconto  incondizionato  remunera  altresi'  ogni  eventuale  servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti; 
  d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; 
  e) il progetto tecnico. 
  6. L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui  puo'  essere
erogato il servizio sostitutivo  di  mensa,  le  caratteristiche  dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di
emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili.  Nel
caso di buoni pasto in forma elettronica e' garantito  agli  esercizi
convenzionati un unico terminale  di  pagamento.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato II.17  e'  abrogato  a  decorrere
dalla data di entrata in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e  del  made  in
Italy, di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, che lo sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  7. Ai fini del possesso della rete di esercizi  attraverso  cui  si
espleta il servizio sostitutivo  di  mensa,  eventualmente  richiesto
come criterio di partecipazione o di aggiudicazione,  e'  sufficiente
l'assunzione,  da  parte   dell'operatore   economico,   dell'impegno
all'attivazione della  rete  stessa  entro  un  congruo  termine  dal
momento dell'aggiudicazione, fissato in sede  di  bando.  La  mancata
attivazione della rete richiesta entro il termine  indicato  comporta
la decadenza dell'aggiudicazione. 
  8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa'
di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati  consentono,  ciascuno
nell'esercizio  della  rispettiva  attivita'  contrattuale  e   delle
obbligazioni di propria  pertinenza,  la  utilizzabilita'  del  buono
pasto per l'intero valore nominale.