Articolo 137. 
 
     Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza. 
 
  1. Ai contratti misti aventi  per  oggetto  appalti  o  concessioni
rientranti nell'ambito di applicazione  del  codice  nonche'  appalti
disciplinati  dall'articolo  346  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.
208, si applicano le seguenti disposizioni. 
  2. Se  le  diverse  parti  di  un  determinato  appalto  o  di  una
concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3
a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6. 
  3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un  appalto  o
una concessione distinti per le parti separate, il  regime  giuridico
applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e'  determinato  in
base alle caratteristiche della parte separata. 
  4. Se le stazioni appaltanti scelgono  di  aggiudicare  un  appalto
unico o una  concessione  unica,  il  relativo  regime  giuridico  si
determina sulla base dei seguenti criteri: 
  a) se una parte dell'appalto o della  concessione  e'  disciplinata
dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
l'appalto unico o la concessione  unica  possono  essere  aggiudicati
senza applicare il codice ne' il decreto legislativo n. 208 del 2011,
purche' le rispettive aggiudicazioni siano  giustificate  da  ragioni
oggettive; 
  b) se una parte di un appalto o una concessione e' disciplinata dal
decreto legislativo n. 208 del 2011, l'appalto unico o la concessione
unica  possono  essere  aggiudicati  conformemente  a  tale  decreto,
purche' le rispettive aggiudicazioni siano  giustificate  da  ragioni
oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste  dallo
stesso decreto legislativo n. 208 del 2011. 
  5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o  una  concessione
unica non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione
del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011. 
  6. Se le diverse parti di un appalto  o  di  una  concessione  sono
oggettivamente non separabili, l'appalto  o  la  concessione  possono
essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui
si applica l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea; altrimenti puo' essere aggiudicato conformemente al  decreto
legislativo n. 208 del 2011.