Articolo 139. 
 
                        Contratti secretati. 
 
  1.  Le  disposizioni  del  codice  relative   alle   procedure   di
affidamento possono essere derogate: 
  a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'  di  esecuzione
e' attribuita una classifica di segretezza; 
  b) per i contratti la cui esecuzione deve  essere  accompagnata  da
speciali  misure  di  sicurezza,  in   conformita'   a   disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative. 
  2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le  stazioni
appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le  classifiche
di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124,  ovvero  di  altre  norme  vigenti,  dando  conto  delle   cause
specifiche  che  giustificano  la  stipulazione   di   un   contratto
secretato, con  particolare  riguardo  ai  presupposti  previsti  per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1,  lettera
b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato,  i
lavori, i servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause
che esigono tali misure. 
  3. I contratti di  cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonche'  del
nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti  di  cui  all'articolo
42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo  avviene
previo esperimento di gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
qualificati in relazione all'oggetto del contratto e  sempre  che  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia  compatibile  con
le esigenze di segretezza e sicurezza. 
  5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo
dei  contratti  secretati,  esercita  il  controllo  preventivo   sui
provvedimenti motivati di cui al comma  2,  il  controllo  preventivo
sulla legittimita' e  sulla  regolarita'  dei  contratti  di  cui  al
presente  articolo,   nonche'   il   controllo   sulla   regolarita',
correttezza ed efficacia della gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun  anno  in
una  relazione  al  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica.