Articolo 14. 
 
Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo  stimato
           degli appalti. Disciplina dei contratti misti. 
 
  1. Per l'applicazione del codice le  soglie  di  rilevanza  europea
sono: 
  a) euro 5.382.000 per gli appalti  pubblici  di  lavori  e  per  le
concessioni; 
  b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati  dalle  stazioni
appaltanti  che  sono   autorita'   governative   centrali   indicate
nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio  2014;  se  gli  appalti  pubblici  di
forniture  sono  aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  operanti  nel
settore della difesa, questa soglia  si  applica  solo  agli  appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato  III  alla  direttiva
2014/24/UE; 
  c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici  di  progettazione  aggiudicati  da  stazioni
appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli  appalti
pubblici  di  forniture  aggiudicati  dalle   autorita'   governative
centrali che operano nel settore della  difesa,  quando  gli  appalti
concernono prodotti non menzionati nell'allegato III  alla  direttiva
2014/24/UE; 
  d) euro 750.000 per gli appalti di  servizi  sociali  e  assimilati
elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 
  2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: 
  a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
  b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi  e  per  i
concorsi pubblici di progettazione; 
  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali
e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 
  3. Le soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono  periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
  4. Il calcolo  dell'importo  stimato  di  un  appalto  pubblico  di
lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo  totale  pagabile,
al netto dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  valutato  dalla
stazione appaltante. Il  calcolo  tiene  conto  dell'importo  massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o  rinnovi
del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.  Quando
la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per  i  candidati  o
gli offerenti,  ne  tiene  conto  nel  calcolo  dell'importo  stimato
dell'appalto. 
  5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da
unita' operative distinte, il  calcolo  dell'importo  stimato  di  un
appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale  stimato
per  tutte  le  singole  unita'  operative.  Se  un'unita'  operativa
distinta e' responsabile in modo indipendente del proprio  appalto  o
della propria concessione o di  determinate  categorie  di  essi,  il
relativo importo puo'  essere  stimato  con  riferimento  all'importo
attribuito dall'unita' operativa distinta. 
  6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato  di  un
appalto  o  concessione   non   puo'   essere   fatta   per   evitare
l'applicazione delle disposizioni del  codice  relative  alle  soglie
europee.  Un  appalto  non  puo'  essere   frazionato   per   evitare
l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni
oggettive lo giustifichino. 
  7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e' quantificato  al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o  del  bando  di
gara o, nei casi in cui non sia prevista  un'indizione  di  gara,  al
momento in cui la stazione appaltante o l'ente  concedente  avvia  la
procedura di affidamento del contratto. 
  8. Per gli appalti  pubblici  di  lavori  il  calcolo  dell'importo
stimato  tiene  conto  dell'importo   dei   lavori   stessi   nonche'
dell'importo complessivo stimato di  tutte  le  forniture  e  servizi
messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a
condizione che siano necessari all'esecuzione dei  lavori.  L'importo
delle forniture o dei servizi non  necessari  all'esecuzione  di  uno
specifico appalto di lavori  non  puo'  essere  aggiunto  all'importo
dell'appalto di lavori  in  modo  da  sottrarre  l'acquisto  di  tali
forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice. 
  9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
  a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo'  dare
luogo  ad  appalti  aggiudicati  per  lotti  distinti,  e'  computato
l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
  b) quando l'importo cumulato dei lotti e'  pari  o  superiore  alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  10. Per gli appalti di forniture: 
  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture  omogenee  puo'
dare   luogo   ad   appalti   aggiudicati   per    lotti    distinti,
nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1  e  2  e'  computato
l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
  b) quando l'importo cumulato dei lotti e'  pari  o  superiore  alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
  11. In deroga a quanto previsto dai  commi  9  e  10,  le  stazioni
appaltanti possono aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
applicare le disposizioni del  codice  quando  l'importo  stimato  al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture
o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche'  l'importo
cumulato  dei  lotti  aggiudicati  non  superi  il   20   per   cento
dell'importo  complessivo  di  tutti  i  lotti  in  cui  sono   stati
frazionati  l'opera  prevista,  il  progetto  di  acquisizione  delle
forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi. 
  12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi  presentano
caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere  rinnovati  entro
un  determinato  periodo,  e'  posto  come  base   per   il   calcolo
dell'importo stimato dell'appalto: 
  a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi  nel
corso  dei  dodici  mesi  precedenti  o  dell'esercizio   precedente,
rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto  dei  cambiamenti
in termini di quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire  nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
  b) l'importo stimato  complessivo  dei  contratti  aggiudicati  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  prima  consegna  o  nel  corso
dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi. 
  13. Per gli appalti pubblici di forniture  aventi  per  oggetto  la
locazione finanziaria,  la  locazione  o  l'acquisto  a  riscatto  di
prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo
stimato dell'appalto e' il seguente: 
  a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o  inferiore
a  dodici  mesi,  l'importo  stimato  complessivo   per   la   durata
dell'appalto  o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  l'importo
complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo; 
  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non  puo'
essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto. 
  14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo  da  porre  come
base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda  del
tipo di servizio, e' il seguente: 
  a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme  di
remunerazione; 
  b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le
commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; 
  c) per gli appalti riguardanti la  progettazione  gli  onorari,  le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; 
  d) per gli appalti pubblici di servizi che non  fissano  un  prezzo
complessivo: 
  1) in caso di appalti di durata  determinata  pari  o  inferiore  a
quarantotto mesi, l'importo complessivo  stimato  per  l'intera  loro
durata; 
  2) in caso  di  appalti  di  durata  indeterminata  o  superiore  a
quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48. 
  15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di  servizi
e  forniture  si  fonda  sull'importo  totale  dei  servizi  e  delle
forniture,  prescindendo  dalle  rispettive   quote.   Tale   calcolo
comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione. 
  16.  Per  gli  accordi  quadro  e  per  i   sistemi   dinamici   di
acquisizione, l'importo da prendere in  considerazione  e'  l'importo
massimo  stimato  al  netto  dell'IVA  del  complesso  dei  contratti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o  del  sistema
dinamico di acquisizione. 
  17. Nel  caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  l'importo  da
prendere in considerazione e' l'importo  massimo  stimato,  al  netto
dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo  che  si  svolgeranno
per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture,
dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla  fine  del
partenariato. 
  18.  I  contratti  che  hanno  per  oggetto  due  o  piu'  tipi  di
prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni  applicabili  al
tipo di appalto che ne costituisce  l'oggetto  principale.  L'oggetto
principale e' determinato in base all'importo  stimato  piu'  elevato
tra  quelli  delle  prestazioni  oggetto  dell'appalto.   L'operatore
economico che concorre alla procedura di affidamento di un  contratto
misto deve  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  e  capacita'
prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori,  servizi  e
forniture prevista dal contratto. 
  19. Se  le  diverse  parti  di  un  contratto  sono  oggettivamente
separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti  di  un
contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23. 
  20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano  solo  in
parte nel campo di applicazione del codice,  le  stazioni  appaltanti
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un
appalto unico. Se le  stazioni  appaltanti  scelgono  di  aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di  tali
appalti e' determinato in base al suo oggetto. 
  21. I contratti misti che contengono elementi  sia  di  appalti  di
forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia  di  concessioni
sono aggiudicati in conformita'  alle  disposizioni  del  codice  che
disciplinano gli appalti  nei  settori  ordinari,  purche'  l'importo
stimato  della  parte  del  contratto  che  costituisce  un  appalto,
calcolato secondo il presente articolo, sia  pari  o  superiore  alla
soglia pertinente. 
  22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori
ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili
sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facolta'  di  cui
al comma 20. 
  23.  Se  le  diverse  parti  di  un  determinato   contratto   sono
oggettivamente non separabili, il  regime  giuridico  applicabile  e'
determinato  in  base  all'oggetto  principale   del   contratto   in
questione. 
  24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi  ad  oggetto
prestazioni strumentali a  piu'  attivita',  le  stazioni  appaltanti
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni  attivita'
o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono
di aggiudicare appalti distinti, il regime  giuridico  applicabile  a
ciascuno  di  essi  e'  determinato  in  base  all'attivita'  cui  e'
strumentale. Se le stazioni appaltanti  decidono  di  aggiudicare  un
appalto unico, si  applicano  i  commi  25  e  26.  La  decisione  di
aggiudicare un unico appalto o piu' appalti distinti non puo'  essere
adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti  dall'ambito
di applicazione del codice. 
  25.  A  un  appalto  avente  ad  oggetto  prestazioni   strumentali
all'esercizio di piu' attivita' si applicano le disposizioni relative
alla principale attivita' cui la prestazione e' destinata. 
  26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni  per  cui  e'
oggettivamente impossibile stabilire a  quale  attivita'  esse  siano
principalmente  strumentali,   le   disposizioni   applicabili   sono
determinate come segue: 
  a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice  che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle  attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione  degli
appalti nei settori ordinari e l'altra  dalle  disposizioni  relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; 
  b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice  che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle  attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione  degli
appalti nei settori speciali e l'altra  dalle  disposizioni  relative
all'aggiudicazione delle concessioni; 
  c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice  che
disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle  attivita'
e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione  degli
appalti nei settori  speciali  e  l'altra  non  e'  soggetta  a  tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione degli  appalti
nei settori ordinari o alle disposizioni relative  all'aggiudicazione
delle concessioni. 
  27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di  appalti
di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni,
il contratto misto e' aggiudicato in  conformita'  alle  disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato  della  parte  del  contratto  che  costituisce  un
appalto disciplinato  da  tali  disposizioni,  calcolato  secondo  il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 
  28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
si applica l'articolo 137. 
  29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.