Articolo 140. 
 
     Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. 
 
  1. In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o
imprevedibili idonei  a  determinare  un  concreto  pregiudizio  alla
pubblica e privata incolumita', ovvero nella  ragionevole  previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi,  chi  fra  il  RUP  o  altro
tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo  puo'
disporre la immediata  esecuzione  dei  lavori  entro  il  limite  di
500.000 euro o di quanto indispensabile per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio  alla  pubblica  e  privata  incolumita'.  Ricorrendo   i
medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente  periodo  puo'
disporre l'immediata acquisizione di servizi  o  forniture  entro  il
limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita' e,  comunque,  nei  limiti  della
soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma,
l'immediata  esecuzione  di  lavori  o  l'immediata  acquisizione  di
servizi o forniture redige, contemporaneamente,  un  verbale  in  cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma  urgenza,  le
cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le  forniture  da
porre in essere per rimuoverla. 
  2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione  dei  servizi  e  delle
forniture di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta e in
deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o
piu' operatori economici individuati  dal  RUP  o  da  altro  tecnico
dell'amministrazione competente. 
  3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate   e'   definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di  preventivo  accordo
il RUP puo' ingiungere  all'affidatario  l'esecuzione  di  forniture,
servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla  base
di prezzi definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
riferimento, ridotti del 20 per cento.  I  prezzi  di  cui  al  primo
periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque  ammessi
nella contabilita' e, se relativi  all'acquisizione  di  forniture  e
servizi, sono  allegati  al  verbale  e  sottoscritti  dall'operatore
economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti  contabili,
i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
  4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione  competente  compila
una perizia giustificativa delle prestazioni  richieste  entro  dieci
giorni dall'ordine  di  esecuzione  e  la  trasmette,  unitamente  al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede  alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura
della spesa e' assicurata con le modalita'  previste  dagli  articoli
191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  5. Qualora un  servizio,  una  fornitura,  un'opera  o  un  lavoro,
ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione  del
competente organo dell'amministrazione,  la  relativa  esecuzione  e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa  in  sicurezza  del
cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 
  6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini  del  presente
articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole  previsione  dell'imminente
verificarsi  degli  stessi,  che  richiede   l'adozione   di   misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La  circostanza
di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente  finche'  non
risultino  eliminate  le  situazioni  dannose  o  pericolose  per  la
pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque  per
un  termine  non   superiore   a   quindici   giorni   dall'insorgere
dell'evento,  oppure  entro  il  termine  stabilito  dalla  eventuale
declaratoria dello stato di emergenza  di  cui  all'articolo  24  del
codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  1  del  2018;  in  tali
circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti  temporali  le   stazioni
appaltanti possono affidare appalti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture con le procedure previste dal presente articolo. 
  7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di
somma urgenza previste dal presente articolo, nonche',  limitatamente
ad emergenze di protezione civile, le procedure di  cui  all'articolo
76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare
la tempestiva esecuzione del contratto,  gli  affidatari  dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai  sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei  requisiti  di  partecipazione
previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo  mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei
requisiti in un termine congruo, compatibile con  la  gestione  della
situazione di emergenza in atto e comunque non superiore  a  sessanta
giorni  dall'affidamento.  La  stazione  appaltante  da'  conto,  con
adeguata  motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni  caso
non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale,  in  assenza
delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a  seguito  del
controllo, sia accertato  l'affidamento  a  un  operatore  privo  dei
predetti requisiti, la  stazione  appaltante  recede  dal  contratto,
fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite  e  il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per  l'esecuzione  della
parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle
segnalazioni alle competenti autorita'. 
  8.  In  via  eccezionale,  nella  misura  strettamente  necessaria,
l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di  sopra  dei
limiti di cui al comma 1, per un arco  temporale  limitato,  comunque
non  superiore  a  trenta  giorni  e  solo  per  singole   specifiche
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti
nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i
motivi di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque  ammesso  per
appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia  europea  e
per appalti di servizi e forniture di importo  pari  o  superiore  al
triplo della soglia europea. 
  9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture  e  servizi  di
cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i
quali non siano  disponibili  elenchi  di  prezzi  definiti  mediante
l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi  resi
necessari dalla  circostanza  di  somma  urgenza  non  consentano  il
ricorso alle procedure  ordinarie,  gli  affidatari  si  impegnano  a
fornire i servizi e le forniture richiesti ad un  prezzo  provvisorio
stabilito  consensualmente  tra  le   parti   e   ad   accettare   la
determinazione  definitiva  del  prezzo   a   seguito   di   apposita
valutazione di congruita'. 
  10. Sul sito  istituzionale  dell'ente  sono  pubblicati  gli  atti
relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con  specifica
indicazione dell'affidatario, delle modalita' della  scelta  e  delle
motivazioni che  non  hanno  consentito  il  ricorso  alle  procedure
ordinarie.  Contestualmente,  e  comunque  in  un   termine   congruo
compatibile con la  gestione  della  situazione  di  emergenza,  sono
trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,  fermi  restando  i
controlli  di  legittimita'  sugli  atti   previsti   dalle   vigenti
normative. 
  11. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24  del  codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la
facolta'  di  prevedere  ulteriori  misure   derogatorie   consentite
nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25  del
medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  1  del  2018,  gli
appalti pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice: 
  a) articolo 14, comma 12, lettera  a),  per  consentire  l'autonoma
determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di
beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 
  b)  articolo  15,  comma  2,  primo  periodo,  relativamente   alla
necessaria individuazione del RUP tra  i  dipendenti  della  stazione
appaltante o  dell'ente  concedente,  per  consentire  alle  stazioni
appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare  il  RUP  tra
soggetti idonei anche estranei  alle  stazioni  appaltanti  medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; 
  c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione
dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per  consentire  alle
stazioni appaltante di affidare  l'appalto  anche  in  assenza  della
previa programmazione del relativo intervento; 
  d)  articolo  49,  per  consentire  alle  stazioni  appaltanti   la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle  norme
dell'Unione europea; 
  e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6,  7,  8,  11,  per  consentire
l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. 
  12. Fermo quanto previsto dal presente  articolo  per  gli  appalti
affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza regionale o nazionale ai  sensi  dell'articolo  24
del   predetto   codice,   ovvero   nella   ragionevole    previsione
dell'imminente  verificarsi  degli  stessi,  anche  in  mancanza  del
provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice: 
  a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice
sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per
i contratti di lavori, servizi e forniture di  cui  all'articolo  25,
comma 2,  lettere  a),  b)  e  d),  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo  e'
stabilito in trenta giorni; 
  c)  l'amministrazione  competente  e'  identificata  nel   soggetto
attuatore, ove individuato, di cui al comma 6  dell'articolo  25  del
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.